Statuto

I. Nome, sede e scopo

Art. 1

A norma dell’articolo 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un’associazione denominata «contactswiss» con sede a San Gallo.

Art. 2

L’associazione contactswiss rappresenta e tutela gli interessi comuni dei suoi soci, in particolare nell’ambito del partenariato sociale e dei contatti con le autorità di regolamentazione.

II. Soci – adesione

Art. 3

Possono aderire a contactswiss le società di servizi che offrono prestazioni di call center, contact center e assistenza clienti per terzi.

Art. 4

L’ammissione avviene su delibera della Direzione previa richiesta scritta al Presidente.

Le dimissioni avvengono alla fine dell’esercizio finanziario e vanno comunicate per iscritto al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi.

L’esclusione avviene su delibera della Direzione in caso di:

  • comportamento contrario agli interessi comuni dell’associazione,
  • inosservanza delle risoluzioni sociali,
  • mancato pagamento del contributo annuale.

Il socio escluso può fare ricorso presso l’Assemblea sociale; detto ricorso va presentato per iscritto al Presidente entro il termine di un mese.

III. Doveri dei soci

Art. 5

Le spese dell’associazione devono essere coperte mediante i contributi versati annualmente dai soci, stabiliti dall’Assemblea sociale in funzione delle dimensioni dei soci.

Art. 6

Ogni socio ha il dovere di tutelare gli interessi comuni dell’associazione contactswiss.

IV. Organizzazione

Art. 7

Gli organi di contactswiss sono:

A. l’Assemblea sociale,

B. la Direzione,

C. l’Ufficio di revisione,

D. la Segreteria.

A. L’Assemblea sociale

Art. 8

L’Assemblea sociale si compone dei soci aderenti a contactswiss. È l’organo supremo dell’associazione e si riunisce ogni anno al più tardi sei mesi dopo il termine dell’esercizio finanziario per il disbrigo delle attività ordinarie.

L’Assemblea sociale può essere convocata in via straordinaria quando le circostanze lo esigano, su delibera della Direzione o quando un quinto dei soci lo richieda (art. 64 CC).

Art. 9

L’Assemblea sociale ha le seguenti competenze:

1. Elegge la Direzione.

2. Elegge l’Ufficio di revisione.

3. Approva il rapporto annuale, il conto annuale e il bilancio preventivo.

4. Approva l’operato degli organi.

5. Stabilisce il contributo annuale di cui all’art. 5.

6. Si pronuncia sui ricorsi dei soci esclusi.

7. Decide riguardo alla modifica dello statuto.

8. Tratta i problemi attuali e delibera sulle questioni che le sono demandate dagli altri organi dell’associazione.

9. Decide in merito allo scioglimento di contactswiss e all’impiego del ricavato della liquidazione.

Art. 10

In seno all’Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto.

I soci delegano un membro della loro direzione all’Assemblea sociale.

Art. 11

L’Assemblea sociale è presieduta dal Presidente.

Adotta le sue decisioni e svolge le sue elezioni a maggioranza semplice dei voti espressi.

In caso di parità di voti, le elezioni sono decise mediante sorteggio, mentre per le votazioni è determinante il voto del Presidente.

Per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

B. La Direzione

Art. 12

La Direzione ha le seguenti competenze:

1. Delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci.

2. Regolamenta il diritto di firma.

3. Tratta e decide le questioni che a norma di legge o dello statuto non competono a un altro organo.

Art. 13

La Direzione è composta da almeno tre membri.

Art. 14

I membri della Direzione vengono eletti dall’Assemblea sociale. Eventuali nomine sostitutive possono essere operate direttamente dalla Direzione fatta salva la loro approvazione nell’abito della successiva Assemblea sociale.

Art. 15

La Direzione viene eletta ogni tre anni. Si costituisce in modo autonomo ed elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere.

Il Tesoriere tiene la contabilità e ne rende conto ogni anno all’Assemblea sociale riunita in sessione ordinaria. L’esercizio finanziario coincide con l’anno civile.

Il Tesoriere, inoltre, redige il verbale dell’Assemblea sociale e delle riunioni della Direzione e si occupa di tutta la documentazione scritta.

I compiti operativi del Tesoriere possono essere trasferiti in toto o in parte a un ufficio.

Art. 16

La Direzione ha la facoltà di deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Adotta le sue decisioni e svolge le sue elezioni a maggioranza semplice dei voti espressi.

In caso di parità di voti, le elezioni sono decise mediante sorteggio, mentre per le votazioni è determinante il voto del Presidente.

Il Presidente

Art. 17

1. Rappresenta l’associazione nei rapporti esterni.

2. Ne amministra l’attività.

3. Prepara i lavori dell’Assemblea sociale.

4. Convoca e presiede l’Assemblea sociale e le riunioni della Direzione.

5. Fa rapporto ogni anno all’Assemblea sociale.

6. Verifica l’osservanza dello statuto e l’attuazione delle risoluzioni sociali vincolanti.

C. L’Ufficio di revisione

Art. 18

L’Ufficio di revisione è costituito dall’Assemblea sociale per la durata di un anno.

Controlla il conto annuale e fa rapporto all’Assemblea sociale riunita in sessione ordinaria.

D. La Segreteria

Art. 19

La Direzione può istituire una Segreteria affinché si faccia carico dei suoi compiti operativi e le presti supporto nell’attività di rappresentanza dell’associazione nei rapporti esterni.

La Segreteria dipende direttamente dal Presidente.

V. Revisione dello statuto e scioglimento

Art. 20

Una modifica dello statuto o lo scioglimento di contactswiss possono essere decisi dall’Assemblea sociale solo a maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Art. 21

In caso di liquidazione dell’associazione, l’Assemblea sociale delibera sull’impiego del patrimonio sociale.

VI. Comunicazioni e avvisi

Art. 22

Le convocazioni e le comunicazioni ai soci sono diramate mediante lettera, fax o e-mail inviati agli indirizzi specificati nell’elenco dei soci.


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